Il Giudice dei provvedimenti coercitivi previsto dal Codice di diritto processuale penale svizzero
e l’esperienza ticinese del Giudice dell’istruzione e dell’arresto
Nel 1993, il Ticino ha modificato l’organizzazione giudiziaria abolendo il giudice istruttore e introducendo il GIAR. Questo istituto ha sostanzialmente anticipato quello del giudice dei provvedimenti coercitivi previsto dalla procedura unificata ed è destinato (secondo il progetto che sarà sottoposto al parlamento cantonale) ad assumerne il ruolo e le funzioni senza modifiche strutturali sostanziali. L’analisi dell’esperienza ticinese tenuto conto dei dati statistici, della loro evoluzione e delle competenze (non perfettamente identiche tra i due istituti), può fornire ai cantoni che dovranno procedere in modo analogo con l’entrata in vigore della nuova procedura, degli elementi utili per l’impostazione della nuova organizzazione.
Indice
- 1. Delimitazione del tema
- 2. L’abolizione del GI e l’istituzione del GIAR nel sistema processuale ticinese
- 2.1. I motivi della riforma.
- 2.2. Le competenze del GIAR secondo il CPPTI
- 2.3. Composizione, organizzazione e attività concreta dell’ufficio del GIAR
- 3. Il GIAR ed il Giudice dei provvedimenti coercitivi
- 3.1. Analogie e differenze
- 3.2. La costituzione di un ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi
- 4. Conclusioni
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