Justice - Justiz - Giustizia

Il Giudice dei provvedimenti coercitivi previsto dal Codice di diritto processuale penale svizzero

e l’esperienza ticinese del Giudice dell’istruzione e dell’arresto

  • Autor/Autorin: Edy Meli
  • Zitiervorschlag: Edy Meli, Il Giudice dei provvedimenti coercitivi previsto dal Codice di diritto processuale penale svizzero, in: «Justice - Justiz - Giustizia» 2008/2
Nel 1993, il Ticino ha modificato l’organizzazione giudiziaria abolendo il giudice istruttore e introducendo il GIAR. Questo istituto ha sostanzialmente anticipato quello del giudice dei provvedimenti coercitivi previsto dalla procedura unificata ed è destinato (secondo il progetto che sarà sottoposto al parlamento cantonale) ad assumerne il ruolo e le funzioni senza modifiche strutturali sostanziali. L’analisi dell’esperienza ticinese tenuto conto dei dati statistici, della loro evoluzione e delle competenze (non perfettamente identiche tra i due istituti), può fornire ai cantoni che dovranno procedere in modo analogo con l’entrata in vigore della nuova procedura, degli elementi utili per l’impostazione della nuova organizzazione.

Indice

  • 1. Delimitazione del tema
  • 2. L’abolizione del GI e l’istituzione del GIAR nel sistema processuale ticinese
  • 2.1. I motivi della riforma.
  • 2.2. Le competenze del GIAR secondo il CPPTI
  • 2.3. Composizione, organizzazione e attività concreta dell’ufficio del GIAR
  • 3. Il GIAR ed il Giudice dei provvedimenti coercitivi
  • 3.1. Analogie e differenze
  • 3.2. La costituzione di un ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi
  • 4. Conclusioni