Le azioni indipendenti e la procedura di conciliazione – questioni controverse
Nell’ambito della tutela degli interessi dei figli nelle questioni inerenti al diritto della famiglia valgono due principi: le azioni indipendenti si svolgono in procedura semplificata (Art. 295 CPC) e il giudice esamina d’ufficio gli atti (Art. 296 CPC). L’applicazione degli stessi, nella prassi di un’autorità di conciliazione, può creare una serie di quesiti, che possono a loro volta influenzare l’andamento rispettivamente lo svolgimento della procedura. Scopo del presente articolo è illustrare alcuni di questi quesiti proponendo nel contempo delle possibili soluzioni.
Indice
- I. Introduzione
- II. Il concetto di azione indipendente
- III. L’oggetto dell’azione indipendente
- 1. Mantenimento
- 1.1. Genitori coniugati
- a. Figlio minorenne
- b. Figlio maggiorenne
- 1.2. Genitori non coniugati
- a. Figlio minorenne
- b. Figlio maggiorenne
- 2. Diffida ai debitori
- 3. Rapporti di filiazione
- IV. L’applicazione degli artt. 295 e segg. CPC alle azioni indipendenti
- 1. Mantenimento
- 1.1. Genitori coniugati
- a. Figlio minorenne
- b. Figlio maggiorenne
- 1.2. Genitori non coniugati
- a. Figlio minorenne
- b. Figlio maggiorenne
- 2. Diffida ai debitori
- 3. Rapporti di filiazione
- V. La necessità d’inoltrare un’istanza di conciliazione ex art. 202 CPC
- 1. Mantenimento
- 1.1. Genitori coniugati
- a. Figlio minorenne
- b. Figlio maggiorenne
- 1.2. Genitori non coniugati
- a. Figlio minorenne
- b. Figlio maggiorenne
- 2. Diffida ai debitori
- 3. Rapporti di filiazione
- VI. L’udienza di conciliazione nell’ambito delle azioni indipendenti
- VII. Conclusioni
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